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 Eco Tecnica Commerciale 
di Alessandro Altobelli & C. S.a.s.
APPROFONDIMENTI
R.A.E.E.
A.E.E. (Apparecchiatura Elettrica o Elettronica) - definizione:  sono  apparecchiature elettriche ed elettroniche quelle apparecchiature che per espletare almeno una delle funzioni previste, sono progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volts in corrente alternata o 1500 volts in corrente continua.
R.A.E.E. - definizione: Rifiuti da Apparecchiature Elettriche o Elettroniche.
Rifiuto - definizione:   in base alla direttiva 75/442/CE art. 1 è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi.
La norma, così come espressa, esclude la possibilità di considerare un bene dismesso come "usato" . L'interpretazione "pratica" è illustrata nella rubrica  APPROFONDIMENTI alla voce "Vendita cespiti".
Trasporto dei rifiuti speciali: può essere effettuato esclusivamente da enti e imprese in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e con mezzi appositamente autorizzati.
Lo stoccaggio, il trattamento e l'intermediazione di rifiuti speciali possono essere espletati esclusivamente da enti e imprese in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di competenza, in accordo con A.R.P.A. e A.U.S.L..
Trasportare, stoccare, trattare, vendere e acquistare rifiuti speciali senza le apposite autorizzazioni è un reato che comporta sanzioni amministrative fino ad € 26.000 e  pene detentive fino a 3 anni.