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 Eco Tecnica Commerciale 
di Alessandro Altobelli & C. S.a.s.
APPROFONDIMENTI
FORMULARIO
Chi prende in carico un rifiuto destinato a smaltimento deve SEMPRE rilasciare al Produttore copia delle proprie autorizzazioni di trasportatore e smaltitore. Il Produttore del rifiuto deve ricevere la 1° copia del formulario di identificazione rifiuto (FIR) al momento del ritiro del materiale e la IV° copia ad avvenuta ricezione dello stesso, da parte dell'impianto di recupero.
Con il definitivo avvio di SISTRI i rifiuti speciali, solo se pericolosi, verranno gestiti tramite la "Scheda SISTRI" e quindi il Formulario verrà utilizzato esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.
Tralasciando le modalità di compilazione del FIR è importante puntualizzare alcuni aspetti riguardanti questo documento quali:
LA RESPONSABILITA' DEL RIFIUTO: che fino a ricevimento della IV° copia firmata per accettazione dall'Impianto di Smaltimento, rimane in carico tanto al Trasportatore quanto al Produttore del rifiuto.
LA DIMOSTRAZIONE DEL CORRETTO SMALTIMENTO: è un onere che resterà sempre in carico al Produttore del rifiuto che solo se in possesso sia della I° che della IV° copia del formulario potrà dimostrare di aver correttamente adempiuto all'obbligo di smaltimento.
IL CARICO FISCALE DEL BENE: rimane in capo all'Azienda fino a quando non si potrà dimostrare, attraverso una fattura di vendita come bene usato o appunto con il formulario di smaltimento, l'avvenuta dismissione del cespite. (su questo punto consultare la rubrica APPROFONDIMENTI alla voce Vendita Cespiti).
Il Trasporto e lo smaltimento di un rifiuto effettuati senza autorizzazione rappresentano un reato amministrativo e penale che coinvolge anche il Produttore del rifiuto con sanzioni sia amministrative che penali.